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Permessi elettorali per il personale scolastico

Le consultazioni elettorali comportano diverse agevolazioni e tutele per il personale della scuola, sia per l'esercizio del diritto di voto che per l'impegno diretto nelle operazioni elettorali.

Esercizio del diritto di voto

Il personale a tempo indeterminato e determinato può fruire di permessi retribuiti (art. 15 CCNL 2006/09) o permessi orari retribuiti per motivi personali/familiari (art. 31 CCNL 2016/18), oppure delle ferie, per recarsi nel proprio comune di residenza ed esercitare il diritto di voto. Un caso particolare riguarda chi ha richiesto il trasferimento di residenza entro i 20 giorni previsti ma non è ancora iscritto nelle liste del nuovo comune: in tal caso può essere riconosciuto un permesso retribuito di 1 giorno per distanze tra 350 e 700 km, 2 giorni per distanze superiori o per spostamenti da/verso isole.

Impegno nei seggi elettorali

Ai lavoratori nominati componenti dei seggi (presidente, scrutatore, segretario), rappresentanti di lista o dei promotori del referendum, è riconosciuto il diritto di assentarsi per l'intero periodo delle operazioni elettorali. Tali giorni di assenza sono considerati attività lavorativa a tutti gli effetti e retribuiti normalmente. Il dipendente dovrà produrre l'attestazione di nomina e presenza effettiva al seggio.

Riposi compensativi dei giorni festivi

Chi presta servizio nei giorni festivi o non lavorativi per le operazioni elettorali, ha diritto a riposi compensativi da fruire nelle giornate immediatamente successive, salvo diversi accordi con il Dirigente Scolastico:

  • Personale con settimana su 5 giorni (lun-ven): Se le operazioni terminano entro mezzanotte di lunedì, i riposi sono martedì e mercoledì. Se terminano dopo mezzanotte di lunedì, i riposi sono mercoledì e giovedì.
  • Personale con settimana su 6 giorni (lun-sab): Se terminano entro mezzanotte di lunedì, il riposo è martedì. Se dopo mezzanotte di lunedì, il riposo è mercoledì.
  • Personale part-time verticale ciclico: i riposi compensativi vanno fruiti nei giorni di prestazione previsti dal contratto part-time. Esempio: Part-time su 3 giorni (lun-mer-ven), operazioni da sab a lun, i riposi sono lunedì e mercoledì.

In caso di più scuole, i riposi vanno concordati tra gli istituti interessati. La fruizione immediata dei riposi può essere differita per esigenze di servizio.

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